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LA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Riguarda tutti gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall’articolo 80 del Nuovo Codice della Strada.

Calendario

REVISIONI ANNUALI

riguardano:

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  • Autobus
  • Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
  • Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
  • Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
  • Autoambulanze
  • Veicoli atipici

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall’anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

REVISIONI PERIODICHE (quadriennale e biennale)

riguardano:

  • Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;
  • Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l’eventuale carrello appendice), autocaravan (vediCircolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
  • Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri, vedi approfondimenti).

Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

[menu_anchor name=”section-2″][tagline_box backgroundcolor=”#eeeeee” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”12px” bordercolor=”#eeeeee” highlightposition=”left” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”” description=”N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato (vedi anche approfondimenti).” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]

LA REVISIONE: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell’art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall’art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell’art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano

perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l’obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto “atipici”). Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento

Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l’apposito Decreto 17 dicembre 2009 (“Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”) che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto

sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. Si sottolinea che i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto).

Nel 2010 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2006 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2008 entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa è stata effettuata entro la scadenza.

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Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t

Per l’anno 2010 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.

LA REVISIONE: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali del D.T.T. (con esclusione quindi delle imprese autorizzate). La revisione deve essere effettuata:

entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultimarevisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata;
entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

E’ consentita la circolazione anche oltre tali termini di scadenza e fino alla data fissata per la presentazione alla revisione, purchè la revisione sia stata prenotata entro i predetti termini (le prenotazioni successive, pur annotate sulla domanda di revisione,

consentono solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata).

L’unica deroga a quanto sopra è prevista dall’Ufficio Provinciale di Trento per le carte ritirate sul territorio provinciale, come comunicato sul sito della Motorizzazione di Trento.

[menu_anchor name=”section-4″][tagline_box backgroundcolor=”#eeeeee” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”12px” bordercolor=”#eeeeee” highlightposition=”left” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”” description=”N.B.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]

Tariffe

Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 66,88 IVA compresa, di cui:

  • € 54,90 – revisione
    ((tariffa in vigore dal 11/12/2015))
  • € 11,98 – bollettino diritti D.T.T.
    (comprese spese postali, tariffa in vigore dal 11/12/2015)
[menu_anchor name=”section-5″][tagline_box backgroundcolor=”#eeeeee” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”12px” bordercolor=”#eeeeee” highlightposition=”left” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” modal=”” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”” description=”La nuova tariffa relativa ai diritti DTT è stata introdotta con Decreto 12/04/07 a partire dal 31/05/07″ animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]

Sanzioni

Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti multe per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:

  • OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14)
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  • RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14)
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  • OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18)
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N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).